Strutture sanitarie private accreditate

Sezione relativa alle strutture sanitarie private accreditate, come indicato all'art. 41, c. 4 del d.lgs. 33/2013

Accreditamento

Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del Dlgs 502/1992 e s.m.i., nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del Decreto legislativo sopra richiamato.

La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio:

- delle autorizzazioni: l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle tipologie individuate dall'art. 8-ter, Dlgs 502/1992 e s.m.i.;

- dell'accreditamento istituzionale: l'accreditamento e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art. 9 del Dlgs 502/1992 e s.m.i.. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui sopra, alle strutture private non lucrative ed alle strutture private lucrative;

- nonché alla stipulazione di specifici accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, Dlgs 502/1992 e s.m.i. con cui la regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

 

Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla pagina tematica del sito di Regione Piemonte all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/organizzazione-strutture-sanitarie/servizio-pubblico-erogato-privati

 

 

Elenco Strutture sanitarie private accreditate

Anno 2023
 
Strutture sanitarie private accreditate per tipologia (al 31.12.2023):

 

Anno 2022

Anno 2021

 
 
 
 

 

 

Accordi con le Strutture sanitarie private accreditate

Gli Accordi con le Strutture sanitarie private accreditate vengono stipulati con le singole Aziende sanitarie competenti per territorio. Gli Atti sono disponibili nei rispettivi siti istituzionali, sezione "Amministrazione Trasparente/Accordi con le Strutture sanitarie private accreditate", ai quali si rimanda:

 
 

Normativa di riferimento

 

D.G.R. 17-8103 del 22.01.2024: Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per gli anni 2024-2025-2026 ed assegnazione dei tetti di spesa. Recepimento dell'Accordo sottoscritto tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli Erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, attività domiciliare

D.G.R. 25-5656 del 19.09.2022: Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per gli anni 2022-2023 ed assegnazione dei tetti di spesa. Approvazione dello schema di contratto per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie, di specialistica ambulatoriale e di CAVS

D.G.R. 20-4473 del 29.12.2021: Disposizioni in ordine alle procedure per nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private ambulatoriali ex art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e smi e all'utilizzo temporaneo da parte delle Aziende Sanitarie regionali di strutture sanitarie private per lo svolgimento di attività istituzionale. Revoca della D.G.R. 26 febbraio 2007 n. 51-5401.

D.G.R. 57-3724 del 6.08.2021: Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati per l'annualità 2021. Presa d'atto dell'accordo tra la Direzione regionale Sanità e le Associazioni degli erogatori sanitari privati. Approvazione dello schema di contratto per l'anno 2021 per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie (compresa la post-acuzie psichiatrica) di specialistica ambulatoriale e di CAVS;

D.G.R. n. 82-1597 del 5.12.2000: Disposizioni attuative della D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000 sui requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private, nonché i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture medesime;

D.C.R. n. 616-3149 del 22.02.2000: Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di attuazione";

D.G.R. n. 17-517 del 15.11.2019: Modifica ed integrazione della D.G.R.22/03/2019,n.31-8596 "Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, c. 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere "generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture. Revoca disposizioni";

D.G.R. n. 31-8596 del 22.03.2019: Strutture sanitarie e sociosanitarie soggette a verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/92 e s.m.i. Aggiornamento e semplificazione delle deliberazioni vigenti in materia. Approvazione disciplina di carattere "generale" e disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture. Revoca deliberazioni;

D.D. n. 757 del 22.11.2018: Manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte, ai sensi del "Disciplinare per la revisione della normativa di accreditamento" all. A dell'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR del 20.12.2012): requisiti non applicabili alle strutture ambulatoriali;

D.D. n. 725 del 15.11.2017: Aggiornamento del manuale di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Piemonte ai requisiti previsti dal "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento" all. A dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR del 20.12.2012).

Documenti